Il Decreto Legislativo 14 marzo 2025, n. 43 ha riformato in profondità il Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 504/1995). Per i titolari di officine elettriche, le novità operative entrano in vigore dal 1° gennaio 2026 e sono state precisate dal DM 10 marzo 2026 (G.U. n. 66 del 20/03/2026). In sintesi: le dichiarazioni AD-1 passano da annuali a semestrali (scadenze: fine settembre per H1, fine marzo per H2); il sistema degli acconti fissi viene sostituito da pagamenti mensili calcolati sulle quantità effettivamente consumate o fatturate nel mese precedente; la cauzionesi calcola come il 15% dell'accisa annua stimata; viene introdotto lo status di Soggetto Obbligato Accreditato (SOAC) con riduzioni della cauzione fino al 100%. La soglia di esenzione a 20 kW per la produzione da fonti rinnovabili rimane invariata.
Perché questa riforma è rilevante
La riforma 43/2025 è la più significativa dal 1995, anno di istituzione del TUA. Non si tratta di aggiustamenti marginali: cambia la struttura temporale degli adempimenti, il meccanismo di calcolo dei versamenti e le categorie formali di soggetti obbligati. Chi gestisce un'officina elettrica — sia essa un impianto fotovoltaico aziendale, una comunità energetica rinnovabile (CER) o un acquirente per uso proprio — deve rivedere i propri processi interni prima della prima scadenza semestrale del 30 settembre 2026.
Cambiamento 1: dichiarazioni semestrali in luogo di quella annuale
La dichiarazione AD-1 era annuale: un unico documento copriva l'intero anno solare e andava trasmesso all'ADM entro il 31 marzo dell'anno successivo. Dal 2026, ogni officina presenta due dichiarazioni per anno:
| Semestre | Periodo di riferimento | Scadenza |
|---|---|---|
| H1 2026 | 1 gennaio – 30 giugno 2026 | 30 settembre 2026 |
| H2 2026 | 1 luglio – 31 dicembre 2026 | 31 marzo 2027 |
Il volume degli adempimenti raddoppia. La scadenza H1 cade in piena estate: chi non ha un sistema di promemoria automatici rischia di dimenticarla. Sul piano pratico, è necessaria una lettura del contatore al 30 giugno di ogni anno per chiudere i dati del primo semestre, in aggiunta alla consueta lettura di fine anno.
Il modello semiannuale AD-1 e le specifiche tecniche di trasmissione sono definiti da una determinazione del Direttore ADM ai sensi dell'art. 55, c. 14 TUA. Le istruzioni di compilazione per H1 2026 sono state anticipate con la Circolare ADM 34/2025.
Cambiamento 2: pagamenti mensili sulle quantità reali
È il cambiamento più impattante sul piano operativo. Prima della riforma, i soggetti obbligati versavano acconti fissi mensilicalcolati sull'imposta dovuta nell'anno precedente, con un conguaglio finale in sede di dichiarazione annuale. Il sistema era prevedibile ma scollegato dai consumi reali.
Dal 1° gennaio 2026, il meccanismo è invertito: ogni mese si versa l'accisa sulle quantità effettive del mese precedente:
- Venditori: accisa sulle quantità fatturate ai consumatori finali nel mese solare precedente, per ambito territoriale.
- Consumatori per uso proprio (officine di produzione con autoconsumo): accisa sulle quantità consumate per uso proprio nel mese precedente.
- Consumatori-venditori: somma dei due criteri sopra.
Il versamento è dovuto entro la fine del mese di riferimento(non più entro il 16). Per gennaio 2026 vige una regola transitoria: l'acconto da versare è pari alla rata di dicembre 2025 calcolata con il vecchio metodo.
In pratica, il Quadro P (acconti) nella dichiarazione AD-1 diventa obsoleto: non ci sono più acconti da dichiarare perché il versamento mensile è già basato sui dati reali. Il conguaglio semestrale resta, ma riguarda solo eventuali differenze tra quanto versato mese per mese e quanto risulta dalla dichiarazione.
Cambiamento 3: cauzione al 15% dell'accisa annua stimata
La cauzione (garanzia fideiussoria prestata all'ADM) viene ridefinita dal DM 10 marzo 2026 (art. 10): deve essere pari al 15% dell'accisa annua stimata in base ai dati della denuncia di officina. Successivamente è soggetta ad aggiornamento trimestrale.
Per gli operatori già attivi al 31 dicembre 2025, l'adeguamento della cauzione scatta dal 1° aprile 2026 (art. 22 c.1 DM 10/03/2026). Questo può richiedere una rinegoziazione con la propria banca o compagnia assicurativa se la cauzione esistente è calcolata con il vecchio metodo.
Cambiamento 4: Soggetto Obbligato Accreditato (SOAC)
Il D.Lgs. 43/2025 introduce agli artt. 9-ter–9-octies TUA lo status di Soggetto Obbligato Accreditato (SOAC): un operatore “di fiducia” con procedure semplificate e riduzioni della cauzione. Per il settore energia elettrica e gas naturale la denominazione è SOAC-GE.
Sono previsti tre livelli di affidabilità con le seguenti riduzioni:
| Livello | Riduzione cauzione | Note |
|---|---|---|
| Base | 30% | — |
| Medio | 50% | — |
| Avanzato | 100% | Può richiedere esonero cauzione e dichiarazione annuale unica |
Il SOAC-GE Avanzato può inoltre chiedere l'autorizzazione a presentare un'unica dichiarazione annuale anziché le due semestrali. Il decreto attuativo che disciplina le modalità di accreditamento SOAC (art. 9-octies TUA) non era ancora stato pubblicato a inizio 2026: fino alla sua entrata in vigore, il sistema SOAC non è operativo.
Cambiamento 5: comunicazioni mensili per i venditori
In parallelo alla dichiarazione semestrale, i venditori di energia elettrica sono tenuti a trasmettere all'ADM comunicazioni mensilisulle quantità fatturate nel mese precedente, per destinazione d'uso e per ambito territoriale. L'obbligo esisteva già per i distributori; dal 2026 si estende ai venditori con scadenza a fine del mese successivo al mese di riferimento.
Per le comunicazioni di gennaio e febbraio 2026, l'ADM ha concesso una proroga al 30 aprile 2026. I nuovi modelli standardizzati (Allegati 1 e 2 alla Det. ADM 213396/2026) sono pienamente operativi dal 1° luglio 2026.
Il DM 10 marzo 2026: il decreto attuativo in vigore
Il Decreto Ministeriale del 10 marzo 2026 (MEF — Viceministro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2026 (prot. 26A01335), è il principale atto attuativo del D.Lgs. 43/2025. Sostituisce i precedenti decreti ministeriali sull'applicazione dell'accisa sull'energia elettrica e consolida in un unico testo:
- I requisiti documentali per la denuncia di nuova officina (art. 2)
- Il meccanismo dei pagamenti mensili (art. 7)
- La struttura e le scadenze della dichiarazione semestrale (art. 8)
- Il conguaglio semestrale (art. 9)
- La cauzione al 15% e il ricalcolo trimestrale (art. 10)
- Le comunicazioni mensili dei venditori (art. 11)
- Le disposizioni transitorie per gli operatori già attivi (art. 22)
Cosa rimane invariato
Non tutto cambia. I punti di stabilità sono importanti quanto le novità:
- Soglia di esenzione: 20 kW di potenza nominale per la produzione da fonti rinnovabili. Gli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici al di sotto di questa soglia, con energia consumata dal produttore, restano esenti da accisa e non devono presentare la dichiarazione AD-1.
- Aliquote accisa: le aliquote nazionali e l'addizionale regionale non sono modificate dalla riforma. Rimangono invariate le aliquote di cui all'art. 52 TUA.
- Modalità di trasmissione: S2S (System to System) e U2S (User to System) restano i due canali di invio telematico all'ADM. Le regole di abilitazione dei sottoscrittori rimangono quelle della Circolare ADM 6/2022.
- Sanzioni: il regime sanzionatorio (artt. 50–59 TUA) non subisce modifiche sostanziali. L'omessa presentazione della dichiarazione è punita con sanzione dal 100% al 200% dell'imposta dovuta, minimo €500.
Regole transitorie per chi è già attivo
Gli operatori titolari di licenza o autorizzazione al 31 dicembre 2025 continuano la propria attività senza bisogno di nuove abilitazioni, ma devono:
- Adeguare la cauzione al 15% entro il 1° aprile 2026 (art. 22 c.1 DM 10/03/2026).
- Le officine già attive che cedono tutta l'energia prodotta in rete devono aver presentato notifica all'ADM entro il 31 marzo 2026 (art. 22 c.5).
- I produttori rinnovabili ≤ 20 kW che cedono a consumatori finali: presentazione della denuncia entro il 31 marzo 2026 (art. 22 c.6).
Le dichiarazioni di esenzione o non assoggettamento già depositate rimangono valide (art. 22 c.2–4). Non è necessario rinnovarle per effetto della riforma.
Checklist pratica per i titolari di officina
La prima scadenza semestrale è il 30 settembre 2026 (H1 2026). Passi consigliati:
- Verificare la propria figura dichiaranteai sensi degli artt. 52–54 TUA aggiornati. Il tipo di impianto, la potenza, l'uso dell'energia e la presenza di accumulo (BESS) o RIU determinano i quadri AD-1 obbligatori.
- Rinegoziare la cauzionecon banca o assicurazione, adeguandola al 15% dell'accisa annua stimata (se non già fatto ad aprile 2026).
- Impostare il registro mensile dei consumi: i pagamenti mensili richiedono di conoscere le quantità consumate (o fatturate) mese per mese. Non è più sufficiente la lettura annuale del contatore.
- Pianificare la lettura al 30 giugno 2026 per chiudere i dati del primo semestre.
- Aggiornare o sostituire il software gestionale con una soluzione che supporti la struttura semestrale, i pagamenti mensili e le nuove specifiche tecniche ADM.
- Impostare promemoria automatici per le due scadenze ricorrenti: 30 settembre (H1) e 31 marzo (H2).
Fonti normative
- D.Lgs. 14 marzo 2025, n. 43 — Testo Unico Accise, riforma
- Circolare ADM 13/2025 (13 giugno 2025) — prime indicazioni operative
- Circolare ADM 32/2025 (dicembre 2025) — nuove destinazioni d'uso, istruzioni AD-1/AD-2 2025, cauzione 15%
- Circolare ADM 34/2025 (dicembre 2025) — istruzioni compilazione dichiarazione 2025
- DM 10 marzo 2026 — G.U. Serie Generale n. 66 del 20/03/2026 (prot. 26A01335) — decreto attuativo principale
- Det. ADM 213396 dell'8 aprile 2026 — modelli aggiornati comunicazioni mensili