La dichiarazione di consumo AD-1 è il modello telematico con cui i titolari di officine elettriche comunicano all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) i dati di produzione, acquisto e consumo di energia elettrica ai fini delle accise, come previsto dall'art. 53 del Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 504/1995). Sono obbligati a presentarla i produttori da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, i produttori da fonti non rinnovabili di qualsiasi taglia, gli acquirenti per uso proprio con autorizzazione ADM e i distributori-venditori di energia. Dal 2026, in seguito alla riforma D.Lgs. 43/2025, la cadenza è semestrale: H1 (gennaio–giugno) con scadenza 30 settembre, H2 (luglio–dicembre) con scadenza 31 marzo dell'anno successivo. La trasmissione avviene esclusivamente in forma telematica tramite canale S2S (System to System) o U2S (User to System). Gli impianti rinnovabili con potenza ≤ 20 kW che autoconsumano l'intera produzione sono esenti da accisa e non devono presentare la dichiarazione.
Chi è obbligato a presentare la dichiarazione AD-1
Non tutti i produttori di energia elettrica sono soggetti all'obbligo dichiarativo. Il TUA distingue tra soggetti esenti e soggetti assoggettati in base a tre criteri principali:
- Fonte dell'energia: rinnovabile (fotovoltaico, idroelettrico, eolico, geotermico) o non rinnovabile (termoelettrico, cogenerazione).
- Potenza nominale dell'impianto: la soglia chiave è 20 kW. Gli impianti da fonte rinnovabile con potenza ≤ 20 kW sono esenti da accisa se l'energia è autoconsumata dal produttore.
- Destinazione dell'energia: autoconsumo, cessione in rete, utilizzo in reti interne (RIU) o fornitura a terzi.
I soggetti che superano le soglie di esenzione devono ottenere una licenza ADM(o un'autorizzazione per le tipologie minori) e presentare la dichiarazione AD-1 con cadenza semestrale a partire dal 2026 (riforma D.Lgs. 43/2025).
La struttura della dichiarazione: i quadri AD-1
Il modello AD-1 è articolato in quadri — sezioni tematiche che raccolgono dati specifici sull'officina e sull'energia prodotta/consumata. Non tutti i quadri sono obbligatori per tutti: la combinazione richiesta dipende dalla figura dichiarante.
| Quadro | Contenuto |
|---|---|
| A | Dati identificativi dell'officina e dell'impianto (potenza, tipo, ubicazione) |
| B | Produzione e acquisti di energia elettrica per il periodo |
| C | Forniture a terzi soggette ad accisa |
| E | Consumi esenti (usi propri del produttore, usi industriali esenti) |
| G | Calcolo dell'imposta: aliquote, importi dovuti, detrazioni |
| H | Crediti d'imposta e rimborsi |
| I | Riepilogo dei versamenti effettuati (acconti, saldi) |
| L | Dichiarazione integrativa / rettifica di periodi precedenti |
Il Quadro A è sempre obbligatorio. I quadri successivi variano: un produttore fotovoltaico esente che supera la soglia dei 20 kW compilerà in genere A, B, E e G. Un acquirente con usi misti potrebbe dover compilare anche C e H.
Come si calcolano le accise sull'energia elettrica
Il calcolo delle accise si basa su due componenti principali, entrambe espresse in €/MWh:
1. Aliquota nazionale
Stabilita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e aggiornata annualmente. Si applica alla totalità dell'energia elettrica fornita a utenze non esenti, espressa in MWh. Le aliquote variano per tipologia di utenza (domestica vs. industriale) e per fasce di consumo.
2. Addizionale regionale
Ogni Regione può applicare una maggiorazione sull'accisa statale, entro i limiti stabiliti dalla legge. L'addizionale varia da Regione a Regione e si cumula all'aliquota nazionale. Per le officine con impianti in più Regioni, l'addizionale si applica in base all'ubicazione dell'impianto che ha prodotto l'energia.
3. Regime di acconto e saldo
Non tutta l'imposta viene versata a dichiarazione presentata. Il sistema prevede:
- Acconto: versamento anticipato basato sull'imposta dell'anno (o semestre) precedente, da effettuare entro una scadenza intermedia.
- Saldo: conguaglio alla presentazione della dichiarazione, calcolato come differenza tra imposta effettiva e acconto versato.
Esenzioni parziali e agevolazioni
Il TUA prevede numerose ipotesi di esenzione parziale o totale:
- Produzione rinnovabile ≤ 20 kW per autoconsumo del produttore: completamente esente.
- Usi industriali soggetti a processi elettrolitici: aliquota ridotta.
- Energia prodotta e consumata nell'ambito di reti interne (RIU): regime specifico che può prevedere esenzione o aliquota ridotta in funzione della tipologia.
- Utenze domestiche: aliquote inferiori rispetto a quelle per usi professionali, con soglie di consumo differenziate.
Le scadenze 2026
Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 43/2025, il calendario 2026 prevede:
- H1 2026 (gennaio–giugno): dichiarazione da presentare entro il 30 settembre 2026.
- H2 2026 (luglio–dicembre): dichiarazione da presentare entro il 31 marzo 2027.
La dichiarazione si presenta telematicamente tramite il sistema AIDA dell'ADM o, in alternativa, tramite un portale abilitato che supporti la trasmissione al sistema S2S dell'Agenzia.
Errori frequenti nella compilazione
Dai controlli ADM emergono alcune criticità ricorrenti che i titolari di officina commettono con maggiore frequenza:
- Quadro sbagliato per la figura dichiarante: compilare quadri non pertinenti o omettere quadri obbligatori è uno degli errori più comuni e può portare a richieste di integrazione documentale.
- Aliquota regionale non aggiornata: alcune Regioni aggiornano l'addizionale annualmente. Chi usa dati dell'anno precedente rischia di dichiarare un importo errato.
- Lettura del contatore approssimativa: per il semestrale, la stima al 30 giugno deve essere il più accurata possibile; scostamenti significativi dal saldo consuntivo possono generare sanzioni.
- Omessa comunicazione di variazioni dell'impianto: un aumento di potenza oltre la soglia di esenzione o una variazione della figura dichiarante vanno comunicati tempestivamente all'ADM.